Chi siamo
Gli Ordini delle Professioni
Sanitarie sono disciplinati dal Decreto Legislativo 233 del 1946, modificato
dalla Legge n.3 del 2018 (link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg ).
Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:
a) sono enti pubblici non
economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare
gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio
professionale;
b) sono dotati di autonomia
patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla
vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i
contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;
c) promuovono e assicurano
l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e
dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la
valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei
principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici
deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva;
essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;
d) verificano il possesso dei
titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche
informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei
professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;
e) assicurano un adeguato sistema
di informazione sull’attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza
alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
f) partecipano alle procedure
relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività
formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
g) rendono il proprio parere
obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione
all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle
norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di
disposizioni regolamentari;
h) concorrono con le autorità
locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano
interessare l'Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative
pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività
formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo
professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei
requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul
territorio nazionale e all'estero;
i) separano, nell'esercizio della
funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della
terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella
giudicante. A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di
albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati
tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispettiva
professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un
rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute.
Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente
della competente commissione disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti
preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo
all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il
proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in
questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non
possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di
appartenenza;
l) vigilano sugli iscritti agli
albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale,
compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una
graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla
reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli
iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle
disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.
Sono organi dell’Ordine della Professione di Ostetrica:
a) il presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) il collegio dei revisori
Il Consiglio direttivo elegge nel
proprio seno, a maggioranza assoluta, la presidente, la vicepresidente, la tesoriera
e la segretaria.
Al Consiglio direttivo di ciascun
Ordine spettano le seguenti attribuzioni:
a) iscrivere i professionisti
all'Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e
pubblicarli all'inizio di ogni anno;
b) vigilare sulla conservazione
del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;
c) designare i rappresentanti
dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale
o comunale;
d) promuovere e favorire tutte le
iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in
riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla
professione;
e) interporsi, se richiesto,
nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a
favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale,
per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio
professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata
conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;
f) provvedere all'amministrazione
dei beni spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea degli
iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
g) proporre all'approvazione
dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo
conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a
coprire le spese di gestione, nonché' la tassa per il rilascio dei pareri per
la liquidazione degli onorari.
Il nuovo Consiglio eletto dura in
carica quattro anni.